LA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

Nell'ordinamento italiano per sicurezza sul lavoro si intende l'insieme delle misure preventive da adottare continuamente per rendere sicuri e salubri i luoghi di lavoro, sì da evitare o ridurre l'esposizione dei lavoratori ai rischi connessi.

Si verifica quando il luogo di lavoro è dotato degli accorgimenti, degli strumenti e dell'attività di prevenzione che forniscono un ragionevole grado di protezione contro la possibilità del verificarsi di un evento pericoloso per la salute di chi lo svolge.

Le misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori hanno il fine di migliorare le condizioni di lavoro, ridurre la possibilità di infortuni ai lavoratori, ai collaboratori esterni (es. subcontraenti) e a quanti si trovano, anche occasionalmente, all'interno dei luoghi di lavoro. Misure di igiene e tutela della salute devono essere adottate al fine di proteggere il lavoratore da possibili danni alla salute quali gli infortuni e le malattie pericolose, nonché la popolazione generale e l'ambiente.

LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.L. 81/08 - ACCORDO STATO REGIONE 21/12/2011

La formazione dei lavoratori sulla sicurezza è uno dei principali obblighi a carico del datore di lavoro, così come previsto in diversi articoli del D. Lgs. 81/08. Primo fra tutti, l’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda alla formazione dei lavoratori, secondo i contenuti e la durata previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.

L’Accordo Stato Regioni prevede una durata dei corsi variabile in funzione del settore di appartenenza dell’azienda (con durate minime di 8 ore per aziende ricadenti nella classificazione “Rischio Basso”, 12 ore per aziende ricadenti nel “Rischio Medio” e 16 ore per aziende ricadenti nel “Rischio Alto”, secondo la classificazione basata sui codici ATECO 2007 prevista nell’Allegato II dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011) e che sia composta da un modulo di carattere “generale” (disponibile anche in E-Learning) e un modulo di carattere “specifico”. Quest’ultimo deve essere adattato ai rischi presenti nel settore merceologico al quale appartiene l’azienda.

I lavoratori di aziende che svolgono mansioni non comportanti l'accesso ai reparti produttivi e che svolgono attività d'ufficio eventualmente con uso del videoterminale (ad esempio: impiegati amministrativi, centralinista, ecc) potranno seguire il modulo di carattere specifico per "attività d'ufficio" della durata di 4 ore.

 

 

QUALI SONO LE SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO NEL CASO IN CUI NON ADEMPIA AGLI OBBLIGHI DI FORMAZIONE DEL PROPRIO PERSONALE?

Il mancato rispetto degli obblighi di formazione e addestramento dei lavoratori previsti
dal DLgs. 81/08 s. m.e i. espone il Datore di lavoro alle seguenti sanzioni:
1) Mancata designazione di un RSPP – Sanzione penale prevista all’art. 55 del D.Lgs
81/08 s. m. e i. in capo al Datore di lavoro: arresto fino a 6 mesi o ammenda fino a
6.400 euro;
2) Assenza di formazione/informazione/ addestramento ai lavoratori – Sanzione
penale prevista all’art. 55 del D.Lgs 81/08 s. m. e i. in capo al Datore di lavoro: arresto
fino a 4 mesi o ammenda fino a 5.200 euro;
3) D. Lgs. 231/01 – sanzione fino a 1.500.000 euro o arresto fino a 1 anno, per illeciti
commessi dal soggetto apicale, in caso di infortuni con lesioni gravi o superiori.